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Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore. Anno scolastico 2006-2007. Nota
esplicativa degli aspetti connessi alla legge 11/1/2007 n.1.
Come noto, il 13 gennaio u.s. è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 10, la
Legge n. 1 dell'11 gennaio
2007, recante nuove disposizioni in materia di
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e di delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le Università.
L'intento primario che ha ispirato il provvedimento
legislativo è stato quello di restituire serietà e dignità
all'esame di Stato, che costituisce la vicenda culminante
del percorso scolastico dello studente e al tempo stesso si
configura come la carta d'identità di una scuola seria,
impegnata e in grado di garantire ai giovani una
preparazione adeguata per affrontare le sfide culturali e
tecnologiche del nostro tempo.
In tale contesto trovano piena affermazione sia il criterio
della equità, che consente di rendere a ciascuno studente il
giusto riconoscimento delle conoscenze e competenze
acquisite durante l'intero percorso di studio, sia quello
della valorizzazione delle eccellenze, attraverso
l'attribuzione della lode e, dai prossimi anni, anche di
incentivi concreti.
E' di tutta evidenza che il giusto riconoscimento dei
risultati scolastici dello studente, oltre ad assicurare
all'esame di Stato un indubbio carattere di competitività,
anche a livello europeo, ne riafferma l'importanza e il
valore nei confronti dell'Università e del mondo del lavoro
e della produzione.
Occorre comunque sottolineare che all'origine del
riconoscimento della preparazione dello studente si colloca
la valorizzazione del lavoro dei docenti, per il quale la
nuova legge dispone la sostanziale continuità di metodi e
contenuti attraverso la conferma delle modalità di
svolgimento delle prove adottate negli anni precedenti.
Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche un quadro
articolato dei profili costitutivi del nuovo esame, se ne
esplicitano qui di seguito gli aspetti salienti, che
troveranno formale sistemazione nell'annuale Ordinanza
Ministeriale, di imminente emanazione.
1- Ammissione all'esame di stato
La nuova legge introduce il giudizio di ammissione all'esame
di stato. Per gli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008,
valgono le disposizioni transitorie contenute nell'art. 3,
secondo cui la disciplina relativa ai debiti non si applica.
Per il corrente anno scolastico si sottolinea l'esigenza che
i Consigli di classe rivolgano una particolare attenzione
alle verifiche intermedie e finali dei livelli di
preparazione raggiunti dallo studente.
In sede di scrutinio finale si procederà ad una valutazione
dello studente che tenga conto, come enunciato nella legge
all'art. 1, capoverso art. 3-comma 1, delle conoscenze e
delle competenze da lui acquisite nell'ultimo anno del corso
di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli
sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere
una preparazione complessiva tale da consentirgli di
affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non
sufficienti nelle singole discipline. In questo ultimo caso,
l'ammissione o la non ammissione dovrà essere
specificatamente motivata.
2- Abbreviazione per merito
L'abbreviazione di un anno per merito viene consentita, ai
sensi del comma 2 dell'art.1, agli studenti che, oltre ad
aver riportato, nello scrutinio finale della penultima
classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina,
hanno seguito un corso regolare di studi di istruzione
secondaria superiore, riportando una votazione non inferiore
a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali
dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi
in ripetenze nei due anni predetti.
L'istituto dell'abbreviazione si configura cioè come una
opportunità, da offrire soltanto a studenti particolarmente
meritevoli.
3- Prove scritte e colloquio
Nella imminente sessione d'esame 2007 nessuna modifica
interverrà nelle modalità di svolgimento della 1^, 2^ e 3^
prova scritta, per le quali restano vigenti le disposizioni
contenute rispettivamente nei DD.MM. 23/4/2003, n.41 e
20/11/2000, n.429.
Per quanto riguarda il colloquio, esso si svolge, come
enunciato dall'art.1, capoverso art.3-comma 4, della legge,
"su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai
programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso".
Deve ritenersi comunque rientrante tra gli argomenti di
interesse multidisciplinare l'eventuale presentazione, da
parte dei candidati, di esperienze di ricerca e di progetti
in forma di tesina, preparati durante l'anno scolastico
anche con l'ausilio dei docenti della classe. Gli argomenti
possono essere introdotti mediante la proposta di un testo,
di un documento, di un progetto o di altra questione di cui
il candidato individua le componenti culturali,
discutendole.
E' d'obbligo, inoltre, nel corso del colloquio, provvedere
alla discussione degli elaborati relativi alle prove
scritte.
Il colloquio, nel rispetto della sua natura
multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto
se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopraindicate e
se non abbia interessato tutte le discipline per le quali i
commissari, interni ed esterni, abbiano titolo secondo la
normativa vigente.
4-
Composizione della Commissione giudicatrice
La nuova legge ha innovato la composizione della Commissione
giudicatrice, che è costituita al massimo da sei componenti,
di cui tre interni e tre esterni, ai quali si aggiunge un
Presidente anch'esso esterno.
Per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella
allegata al decreto ministeriale con il quale sono state
individuate le materie oggetto della seconda prova scritta e
quelle assegnate ai commissari esterni, in ragione della
specifica organizzazione delle cattedre, la commissione di
esame è composta da quattro commissari - di cui due esterni
e due interni - più il presidente.
In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle
materie oggetto di prima e seconda prova scritta.
Per ogni singola classe si costituisce una Commissione.
I membri esterni e il Presidente sono comuni per ogni due
Commissioni, che vengono abbinate generalmente secondo
criteri di omogeneità o affinità culturali e pedagogiche
esistenti tra gli indirizzi di studio.
I membri interni viceversa sono i docenti rappresentanti di
ciascuna classe.
La presenza nella Commissione di sei componenti, tra i quali
alcuni titolari di insegnamenti di più discipline, e quella
del Presidente, munito anch'egli di competenze disciplinari
specifiche, assicurano allo svolgimento dell'esame, in
particolare alla conduzione del colloquio, quel carattere di
multidisciplinarità previsto dalla legge.
Ad ogni classe - commissione sono assegnati non più di
trentacinque candidati.
Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o
pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale
o paritario.
5- Punteggio
Come per il saldo dei debiti contratti negli anni
precedenti, la nuova ripartizione del punteggio di credito
scolastico non potrà essere operante nel corrente anno
scolastico; conseguentemente, il punteggio massimo
attribuibile al colloquio resta fissato nella misura massima
di punti 35 e quello del credito scolastico di punti 20.
Nessuna modifica è intervenuta nella determinazione del
punteggio massimo complessivo (100 punti) da attribuire al
termine delle prove.
Già dalla sessione d'esame 2007 è consentita l'attribuzione
della lode ai candidati che avranno conseguito il punteggio
massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo dei
5 punti.
6- Indicazioni operative
Ad integrazione della presente nota, si richiama
l'attenzione dei Dirigenti scolastici e dei docenti sulla
necessità di porre in essere già da quest'anno, nelle classi
antecedenti l'ultima, anche di intesa con le famiglie, ogni
iniziativa utile a favorire negli studenti il recupero dei
debiti contratti la cui insolvenza non potrà più consentire
tra due anni l'ammissione all'esame.
Sarà cura dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali e dei Dirigenti scolastici organizzare conferenze
di servizio e incontri, anche con la presenza degli
Ispettori operanti sul territorio, al fine di approfondire i
vari profili del nuovo esame e porre gli studenti in grado
di affrontare le prove con sicurezza e serenità.
In tale contesto, anche in coerenza con il comma 12 del
capoverso 4 dell'art. 1 della nuova legge, è stata
costituita, presso il Dipartimento dell'Istruzione, una
task-force di Ispettori in servizio presso il Ministero, con
il compito di fornire alle scuole la più ampia informazione
sulle novità dell'esame e di porre in essere, di concerto
con gli Ispettori operanti nelle regioni, adeguate forme di
assistenza e di intervento.
Sarà altresì cura dei succitati ispettori procedere alla
verifica della più rigorosa osservanza, da parte degli
istituti scolastici statali e paritari, delle norme e delle
disposizioni impartite.
Appositi incarichi ispettivi saranno infine disposti dai
Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali in
presenza di eventuali irregolarità emerse negli istituti
statali e in ogni caso a campione negli istituti paritari
per verificare la regolare predisposizione di tutti gli
adempimenti previsti per lo svolgimento degli esami di
Stato, di idoneità e integrativi.
IL MINISTRO
F.to FIORONI
CALENDARIO
ESAMI PRELIMINARI PER I PRIVATISTI
AGLI ESAMI DI
STATO A.S. 2009-2010
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