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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO I compiti e le funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal D.1.44/2001:
Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola (POF) nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Avendo il DPR 275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, abrogato i commi 9, 10, 11 dell'art. 5 del D.Lgs 297/94, la giunta esecutiva non ha più competenze in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, essendo queste state trasferite all'Organo di Garanzia interno all'Istituto. Il Consiglio di Istituto, istituito per realizzare la partecipazione nella gestione della scuola, è formato dalle rappresentanze elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori degli alunni, degli studenti e dal Dirigente Scolastico. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo in ordine al bilancio preventivo, al conto consuntivo, all'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto, all'acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici nonché all'acquisto dei materiali di consumo per le esercitazioni. Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente: l'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio ed è considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi tra i genitori componenti di Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente. Il Consiglio di istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta di un docente, di un non docente, di un genitore e di uno studente. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza della scuola, ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Il Consiglio di istituto è convocato dal presidente il quale è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Nel caso di dimissioni del presidente e del vicepresidente, non essendo configurabile l'istituto della "prorogatio", la convocazione del consiglio d'istituto spetta al membro più anziano di età, a qualsiasi componente appartenga.
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